La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, che rimetta la delibazione in ordine alle controversie sorte tra i soci, ad un collegio arbitrale di tre arbitri di cui due nominati dalle parti, è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile ex officio, per contrasto con l’art. 34 comma 2, D.Lgs. 5/2003.
Infatti, l’entrata in vigore dell’art. 34 comma 2 D.Lgs. 5/2003, nella parte in cui dispone che il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere necessariamente conferito ad un terzo estraneo alla società, ha comportato la nullità sopravvenuta delle clausole compromissorie, anche per arbitrato irrituale, contenute negli statuti di società, comprese quelle di persone, ove le stesse attribuissero il predetto potere in via principale alle parti e solo in caso di disaccordo al Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente, e non siano state oggetto di adeguamento entro i termini di cui agli artt. 223 bis e 223 duodecies c.c., non potendosi infatti accettare la tesi del doppio binario secondo cui l’arbitrato previsto dalle predette clausole si convertirebbe in arbitrato di diritto comune, dal momento che la nullità comminata dall’art. 34 è volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.