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Clausole di leavership nell’ambito del carried interest

20 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 281 del 19 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema del carried interest, ovvero i diritti patrimoniali rafforzati associati a strumenti finanziari partecipativi di società o OICR concessi dall’emittente a propri manager o gestori, con particolare riferimento alle clausole di leavership.

I proventi da carried interest sono qualificati ex lege come redditi di natura finanziaria nei limiti della presunzione legale dettata dall’articolo 60 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50.

In particolare, tale presunzione prevede il rispetto di 3 requisiti:

  1. l’investimento complessivo dei manager deve essere almeno l’1 per cento di quello dell’OICR o del patrimonio netto della società
  2. la postergazione dei proventi per i manager rispetto agli investitori
  3. la detenzione delle partecipazioni per almeno cinque anni

Nel caso in cui non tutte le suddette condizioni fossero rispettate, la Circolare n. 25/E del 16 ottobre 2017 esclude comunque che tali proventi possano essere qualificati in automatico come redditi da lavoro, dovendosi effettuare un’analisi in concreto per verificare la natura finanziaria o meno dell’investimento.

La fattispecie analizzata si caratterizza per la presenza di clausole di leavership.

Tali clausole regolano la sorte degli strumenti finanziari cui il carried interest è associato nel caso di interruzione del rapporto di lavoro tra emittente e manager.

Tali clausole si distinguono a seconda che l’interruzione del rapporto sia riconducibile al manager (bad leavership) ovvero per altra causa (good leavership).

Nella presente Risposta, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come, in linea generale, la presenza di clausole di bad leadership o di good leavership rappresentano un indice del collegamento tra il provento del carried interest con l’impegno profuso dal manager nell’attività lavorativa e, conseguentemente, ad associarlo alla produzione di reddito da lavoro.

Non si può però escludere, continua l’Agenzia delle Entrate, che il ricorrere di altri fattori, tra cui l’esposizione ad un effettivo rischio di perdita del capitale investito, possano diversamente qualificare la natura finanziaria del provento.

La presenza di clausole di leavership nel contesto dei carried interest era già stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 565 dell’1 dicembre 2020, già analizzata su questa rivista.

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