WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Clausole vessatorie nei contratti di fideiussione

9 Aprile 2024

Sentenza segnalata da: Avv. Paolo Fiorio

Tribunale di Torino, 15 marzo 2024 – Pres. Ratti, Rel. Astuni

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Torino, con sentenza pubblicata il 15 marzo 2024 (Pres. Ratti, Rel. Astuni), ha affrontato il tema delle clausole vessatorie nei contratti di fideiussione predisposti da una banca, ove il fideiussore sia un consumatore.

In particolare, si è pronunciato su un ricorso presentato da un’associazione di consumatori, ai sensi dell’art. 140 octies del Codice del Consumo, relativamente all’accertamento dell’illegittimità e della contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori (ai sensi dell’art. 33 ss. del Codice del consumo) di alcune clausole, contenute nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla banca, per le fideiussioni a garanzia di operazioni di credito rilasciate da persone fisiche.

Le clausole contestate nei contratti di fideiussione de quo – e ritenute quindi vessatorie dal Tribunale – in sintesi, sono:

  1. la clausola di limitazione delle eccezioni, relativamente al recesso della banca dal rapporto garantito
  2. la clausola di reviviscenza
  3. la clausola di sopravvenienza
  4. la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta
  5. la clausola di dispensa della banca dall’onere di agire
  6. la clausola sull’imputazione dei pagamenti
  7. le clausole sulla compensazione

L’associazione ha quindi chiesto al Tribunale di adottare un provvedimento provvisorio diretto a inibire ai sensi degli artt. 140-ter e 140-octies, co. 5, cod. cons, la predisposizione, l’inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle clausole ritenute vessatorie nei contratti di fideiussione omnibus e specifici stipulati, vietando al contempo la reiterazione della condotta illecita accertata.

Preliminarmente, circa l’ambito di applicazione soggettivo della fideiussione rilasciata dalla banca ed oggetto di esame, il Tribunale di Torino ha affermato che è sempre sottoposta agli artt. 33 ss. codice del consumo – indipendentemente da chi sia il debitore principale – la fideiussione rilasciata dalla persona fisica che abbia agito per motivi personali, estranea all’organizzazione societaria del debitore principale, non avendo alcuno specifico interesse patrimoniale all’andamento della società o dell’impresa: la riserva di non applicabilità di una clausola al consumatore che abbia rilasciato la fideiussione esclusivamente nei confronti di altro consumatore, non può quindi eliminarne la vessatorietà.

  • La clausola di limitazione delle eccezioni

Partendo dalla disamina delle clausole di rinuncia o limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, il Tribunale ricorda che queste concernono iniziative processuali o modalità di soddisfacimento del credito e sono di conseguenza sottoposte al controllo di abusività ai sensi degli artt. 33 e ss. cod. cons.; il Tribunale afferma dunque che sussiste una limitazione della facoltà di opporre eccezioni ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. t) cod. cons. qualora:

    1. il contratto subordini il potere del consumatore di proporre fondatamente un’eccezione che, a termini di legge, può essere esercitata senza sottostare alle condizioni stabilite dalla banca, a una o più condizioni volontarie o all’esecuzione di una prestazione (solve et repete)
    2. il contratto contenga la rinuncia preventiva del consumatore al potere di proporre un’eccezione riconosciutagli dalla legge
    3. il contratto regoli il contenuto del rapporto tra professionista e consumatore, derogando a disposizioni di legge, anche se dispositive, ed escludendo la proponibilità di eccezioni che il consumatore avrebbe altrimenti diritto di proporre.

Pertanto, la clausola che preveda che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore” è vessatoria secondo il Tribunale, perché ingenera uno squilibrio significativo privo di giustificazione, e determina comunque una rinuncia ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. t)

  • La clausola di reviviscenza

Quanto alla clausola di ‘reviviscenza’ della garanzia dopo l’estinzione del debito principale, inserita nel contratto de quo, secondo il Tribunale, è vessatoria, ai sensi dell’art. 33 cod. cons., in quanto impegna il fideiussore a tenere indenne la banca da vicende successive all’adempimento, anche quando egli abbia confidato nell’estinzione della garanzia a seguito del pagamento del debitore e abbia conseguentemente trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso nei suoi confronti.

Qualora l’obbligo restitutorio della banca dipenda dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento dello stesso, la clausola in questione è ritenuta vessatoria dal Tribunale anche perché deroga all’art. 1945 c.c., impedendo al fideiussore di far valere le eccezioni di pertinenza del debitore.

  • La clausola di sopravvenienza

La clausola di sopravvivenza, inoltre, è ritenuta vessatoria, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. t), in quanto comporta un significativo squilibrio ai danni del consumatore e, in ogni caso determina una rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi dell’eccezione di invalidità ex art. 1939 c.c.

  • La clausola di pagamento a semplice richiesta scritta

Quanto alla clausola che prevede che il pagamento del fideiussore avvenga “a prima e semplice richiesta scritta [..] ogni eccezione rimossa” è ritenuta abusiva, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. t), in quanto comporta un meccanismo “solve et repete”.

  • La clausola di dispensa della banca dall’onere di agire

Inoltre, la clausola che preveda una deroga al dovere del creditore previsto all’art. 1957 c.c. di agire in giudizio contro il debitore principale, anche estendendo il termine da sei a trentasei mesi, secondo il Tribunale è abusiva, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. t) in quanto comporta una rinuncia del fideiussore a far valere l’estinzione della fideiussione.

  • La clausola sull’imputazione dei pagamenti

Relativamente alla clausola sull’imputazione dei pagamenti che prevede che “il fideiussore riconosce alla banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti fatti da lui” è ritenuta vessatoria perché ingenera uno squilibrio significativo e privo di giustificazione, e determina comunque una rinuncia ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. t) all’imputazione dei pagamenti in conformità all’art. 1193 c.c.

  • Le clausole sulla compensazione

Quanto alle clausole sulla compensazione inserite nel contratto di fideiussione, il Tribunale considera infine vessatorie:

  1. la clausola che attribuisce alla banca il potere di operare compensazioni tra reciproci crediti in assenza delle condizioni per la compensazione legale, ed in particolare tra crediti che non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso e con rinuncia ad eccepire la convenzione d’assegno.
  2. la clausola che prevede l’estensione della compensazione da parte della banca, in presenza di un conto corrente cointestato al fideiussore e ad altri soggetti, in deroga alla disciplina della compensazione nelle obbligazioni solidali di cui all’art. 1302 comma 2 c.c. ed indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Il Tribunale di Torino ricorda che la Direttiva 2020/1828, sulle azioni rappresentative dei consumatori, recepita agli artt. 140-ter e ss. cod. consumo, obbliga gli Stati membri a prevedere provvedimenti inibitori anche in forma di un provvedimento provvisorio, senza subordinarne la concessione a specifici requisiti particolarmente stringenti; data la natura patrimoniale dei diritti dei consumatori, i giusti motivi d’urgenza sono da rintracciarsi, secondo il Tribunale, nel pericolo che le clausole abusive possano trovare applicazione prima dell’adozione del provvedimento definitivo.

Il Tribunale, pertanto, in applicazione della Direttiva, ritiene misure provvisorie adeguate e proporzionate alla natura provvisoria dell’azione rappresentativa (e dispone in parte motiva):

  • il divieto, per la banca, di predisporre ed utilizzare le clausole abusive
  • la pubblicazione sulla home page del sito della banca resistente del dispositivo dell’ordinanza e del collegamento per accedere al provvedimento nella sua interezza
  • la comunicazione individuale a ciascun fideiussore che abbia agito in qualità di consumatore nel rilascio della garanzia, al fine di rimuovere in modo chiaro ed efficace la situazione di errore in cui il consumatore si trova riguardo alle proprie facoltà e ai poteri della Banca e un significativo ostacolo all’esercizio da parte del consumatore dei diritti che la legge gli attribuisce.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter