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Clienti professionali pubblici: il MEF definisce criteri di identificazione e procedura di richiesta

8 Marzo 2012
Di cosa si parla in questo articolo
MEF

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 56 del 7 marzo 2012) il Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) 11 novembre 2011, n. 236 relativo alla “Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Per quanto attiene i clienti professionali pubblici di diritto, questi vengono individuati nel Governo della Repubblica e nella Banca d’Italia.

Per quanto attiene i Clienti professionali pubblici su richiesta, il Decreto prevede che possono richiedere agli intermediari di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che, congiuntamente:

a) abbiano entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;

b) abbiano effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;

c) presentino in organico personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

Pur a fronte di tali requisiti, l’intermediario è tenuto a effettuare una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso gli stesso investitori, a seguito della quale deve poter ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il Provvedimento entrerà in vigore a partire dal 22 marzo 2012.

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