Anche la commissione di massimo scoperto (CMS) può avere carattere usuraio, ma ai fini di tale verifica ne è esclusa la sommatoria con gli interessi.
In tal senso, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo certificato nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, ossia la soglia specificatamente prevista per le CMS dai decreti ministeriali di riferimento.
Se il tasso di interesse concordato al momento della stipula del contratto supera, nel corso del rapporto, la soglia dell’usura non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi.
Sicché, in nessun modo può ritenersi illegittima la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato in sede di stipula, anche quando quest’ultimo, in corso di rapporto, venga a superare il tasso soglia.
Per poter essere riconosciute valide, le CMS debbono risultare determinate o, comunque determinabili, non solo nel loro ammontare, ma anche nelle modalità di computo.
In altri termini, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione (percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell’addebito e tempo minimo di durata).
In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un’imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un consenso consapevole e quindi di un valido accordo tra le parti.