Con risposta del 10 dicembre 2021, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito all’incompatibilità con l’esercizio della professione dell’iscritto che sia contestualmente amministratore con ampi poteri e nudo proprietario di una quota di maggioranza di una SRL.
Sul punto, evidenzia il CNDCEC si dovrà accertare:
- se l’iscritto possa esercitare il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi connessi alla (nuda) proprietà della quota sociale. Sul punto si osserva che, alla Iuce del combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, il diritto di voto spetta aII’usufruttuario4, mentre gli altri diritti amministrativi diversi da quelli ivi menzionati (ad es. consultare i Iibri sociali, sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell’atto costitutivo) spettano congiuntamente al nudo proprietario e aII’usufruttuario salvo, anche in questo caso, che l’atto costitutivo non disponga diversamente. In altri termini si dovrà verificare il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto della società, al fine di accertare l’effettiva imputazione di tali diritti;
- quale sia il soggetto che ha diritto agli utili derivanti dalla quota societaria. Si segnala in tal senso che nel caso di specie il diritto agli utili spetta aIl’usufruttuario secondo le norme di carattere generale previste per il diritto di usufrutto;
- se tra il nudo proprietario e l’usufruttuario intercorrano, oltre a rapporti di parentela, anche rapporti di coniugio o di convivenza risultante dallo stato di famiglia5. La presenza di tali rapporti infatti, determinerebbero una compromissione della ‘terzietà’ delI’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario;
- l’eventuale previsione di un termine al diritto di usufrutto (circostanza che determinerebbe, allo scadere del suddetto termine, il ricongiungimento della piena titolarità della proprietà in capo all’iscritto e la conseguente ricorrenza dell’incompatibilità).
Ciò detto, continua il CNDCEC, quand’anche fosse accertato che l’iscritto detenga un interesse economico prevalente nella società in cui abbia assunto anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri, l’Ordine dovrà comunque ulteriormente accertare se il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico, Tale situazione costituisce infatti una delle fattispecie di esenzione deII’incompatibiIità previste dall’art. 4, co. 2, del D.lgs. n. 139/2005 poiché tiene conto della circostanza che l’attività di amministrazione di aziende è una di quelle che, per Legge, formano oggetto della professione.