Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un parere (PO 55/2013) in ordine alla compatibilità fra la professione di commercialista e la partecipazione, quale socio di maggioranza ed amministrazione, in una società a responsabilità limitata che svolga attività di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
Interpretando l’art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 139/2005, in tema di incompatibilità, il CNDCEC ha ricordato come l’esercizio dell’attività di impresa sia consentito all’iscritto laddove sia strumentale e ausiliaria dell’attività del professionista, secondo quanto chiarito nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità.
Laddove, come nel caso analizzato, la società di servizi fatturi anche a terzi (clienti e non del professionista), l’esclusione della causa di incompatibilità si avrà solo nell’ipotesi in cui il fatturato ascrivibile al singolo professionista (di cui alla posizione Iva e/o, in caso di associazione professionale, di cui alla quota spettante del fatturato dello studio associato) sia superiore alla quota parte di fatturato della società di servizi imputabile all’iscritto stesso.