News originale del 29 marzo 2023, aggiornata il 3 aprile 2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del DLgs recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (Codice Appalti).
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77, Suppl. Ord. n. 12, del 31 marzo 2023, il DLgs n. 36 del 31 marzo 2023, il decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (comunemente denominato Codice Appalti), in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
In particolare, il nuovo testo del Codice dei Contratti Pubblici risponde ai requisiti di:
- semplificazione – conseguita ampliando la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni e rimuovendo il goldplating il quanto più possibile. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è realizzata attraverso un più esteso ricorso a digitalizzazione, trasparenza e qualificazione;
- accelerazione – ossia velocizzazione delle procedure nel rispetto della certezza nei tempi di affidamento, dell’esecuzione e dei tempi per il pagamenti alle imprese;
- digitalizzazione – intesa come unicità delle procedure e dell’interoperabilità delle piattaforme per l’invio della documentazione e delle informazioni alle stazioni appaltanti;
- tutela – intesa sia a favore dei lavoratori che delle imprese (come ad esempio, in tema di rinegoziazione e revisione prezzi, o di suddivisione in lotti).
Le principali novità del nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Definizione dei contenuti della progettazione in due livelli
Tra i principali aspetti di novità previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici, con riferimento ai contenuti e alle modalità di elaborazione del progetto, si sottolinea in particolare:
- la semplificazione dei livelli di progettazione, che passano da tre a due, ossia il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo;
- il crescente sostegno all’utilizzo del digitale per l’attività di progettazione (articolo 43 del codice).
Per quanto concerne la verifica e la validazione del progetto, il nuovo Codice prevede la devoluzione delle stesse alla stazione appaltante, per tramite del RUP o delle proprie strutture tecniche e amministrative, e la tipizzazione dei casi ammessi per l’outsourcing di tali prestazioni tecniche.
Il nuovo ruolo del RUP
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ridetermina le funzioni del RUP come soggetto fondamentale per assicurare il risultato finale nei termini determinati anche attraverso una serie di nuovi poteri.
In particolare, vengono determinati:
- i compiti e i poteri del RUP collegati allo scopo di raggiungere gli obiettivi legati alla realizzazione dell’intervento pubblico rispettando tempi e costi determinati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;
- gli ulteriori requisiti di professionalità richiesti in caso di attività complesse o comunque legati natura dei contratti da affidare;
- le ipotesi di incompatibilità;
- gli obblighi di copertura assicurativa (a carico dell’amministrazione);
- gli obblighi formativi;
- i casi e le modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP, con possibilità, sotto propria responsabilità di affidarli direttamente.
Disciplina dei contratti sottosoglia
Per quanto riguarda l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee (contratti sottosoglia) il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede:
- la riproposizione della disciplina antecedente in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- in relazione agli appalti di lavori:
- l’affidamento diretto per lavori di valore minore ad euro 150.000;
- procedura negoziata senza bando, con coinvolgimento di almeno 5 operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 euro (sotto il milione di euro);
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di almeno 10 operatori, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.
- per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture:
- affidamento diretto, per un importo inferiore ad euro 140.000 euro, anche senza consultazione;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per attività di importo pari o superiore a 140.000 euro.
Programmazione infrastrutture prioritarie
Il nuovo Codice dei Contratti pubblici imprime un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere prioritarie ed in particolare:
- inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel DEF;
- riduzione dei termini per la progettazione;
- istituzione di un comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- superamento con dpcm del dissenso della conferenza di servizi;
- valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.
Appalto integrato
Viene reintrodotta la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice.
Viene pertanto introdotta la possibilità di un unico appalto per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
General Contractor
Per le opere complesse previste dal Codice dei contratti pubblici viene prevista la figura del “general contractor”,
Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”.
Partenariato Pubblico-Privato
Viene semplificato il quadro normativo e sono previste ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e viene previsto un diritto di prelazione del promotore del contratto.
Settori speciali
Viene prevista più flessibilità per i settori speciali (come ad esempio acqua, energia, trasporti e luce); semplificazione delle norme senza rinvii ad altre parti del Codice; poteri autorganizzativi per le imprese pubbliche e privati titolari di diritti speciali o esclusivi; suddivisione in lotti senza motivazione aggravata.
Subappalto
Il nuovo Codice dei contratti pubblici introduce il subappalto cd. a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.
Concessioni senza gara
Per i concessionari scelti senza gara viene previsto l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60% dei lavori, dei servizi e delle forniture.
Esecuzione
Nell’esecuzione, viene prevista la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
Nelle procedure di insolvenza o d’impedimento, l’aggiudicazione non decade automaticamente ma può proseguire con il curatore
Governance, contenzioso e giurisdizione
Viene esclusa la colpa grave se si è agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri delle autorità;
I poteri dell’ANAC rafforzatati su vigilanza e sanzioni;
E’ previsto l’arbitrato anche in caso di azione risarcitoria della pubblica amministrazione.
Entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Codice Appalti)
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Codice Appalti) si applica a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023.
Il Codice precedente è abrogato a partire dal 1° luglio 2023 e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.