Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022 il decreto Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 con cui è stato emanato il Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
Trattasi in particolare delle garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dagli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del Codice dei contratti pubblici.
Al fine di uniformare i modelli utilizzati, è previsto che tali garanzie fideiussorie e di polizze assicurative siano conformi agli schemi tipo previsti nell’Allegato A del presente Regolamento.
In una logica di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B.
E’ prevista la possibilità che le garanzie fideiussorie siano rilasciate anche congiuntamente da più garanti.
In una simile ipotesi, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti distinti per singolo garante e per la relativa quota, sia congiuntamente nel medesimo atto riportante tutti i garanti e le relative quote.
La suddivisione per quote opera internamente nei rapporti tra i garanti, salva la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Laddove la garanzia fideiussoria sia prestata a copertura dell’importo complessivo, la solidarietà non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, fatta salva la responsabilità piena nei confronti della stazione appaltante.
In ogni caso, le quote congiuntamente considerate , che siano indicate nelle singole garanzie fideiussorie ovvero unitariamente nell’unico atto, corrispondono all’importo complessivo garantito.
Il nuovo Regolamento entra in vigore a partire dal 29 dicembre 2022.