Nella sentenza n. 3575 del 01 febbraio 2022 la Cassazione, nell’ambito di una controversia in materia di sequestro di beni del fallito, ha affrontato la questione se le norme del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), delle quali sia stata differita l’entrata in vigore, possano e, in caso positivo, in quale misura, essere utilizzate dal giudice nell’ambito di una interpretazione logico-sistematica di altre norme dell’ordinamento.
Sul punto la Cassazione ha ricordato il proprio precedente orientamento secondo cui la differita entrata in vigore di una legge agli effetti per cui essa è emanata non esclude che una norma definitoria contenuta nella stessa legge, venuta ad esistenza e a conoscenza con la sua promulgazione e pubblicazione, possa essere utilizzata ai fini dell’interpretazione di una norma, di immediata applicazione, contenuta in altra legge.
Tale categoria delle norme definitorie è non solo riservata a quelle che costituiscono esplicazione di un termine utilizzato in altre disposizioni, ma anche a quelle che assolvono il compito di dettare principi generali o definire la funzione di un determinato istituto, concorrendo perciò alla individuazione del contenuto di altri precetti che presuppongono il concetto o il principio da esse definito.