Pubblicata la Circolare INPS n. 46 del 17 maggio 2023 con cui vengono fornite istruzioni operative sulla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei casi previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).
Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022, contiene infatti disposizioni specifiche e dettagliate riguardanti i rapporti di lavoro.
L’articolo 376 del Codice della crisi modifica il secondo comma dell’articolo 2119 del codice civile, stabilendo che la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa non costituisce una giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro.
Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono disciplinati dall’articolo 189 del Codice della crisi, che tratta specificamente dei rapporti di lavoro subordinato.
Tale articolo 189 stabilisce infatti che l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce un motivo di licenziamento.
Tuttavia, il curatore è tenuto a procedere “senza indugio” con il licenziamento qualora siano presenti determinate condizioni, come la impossibilità di continuare o trasferire l’azienda o un suo ramo, ovvero sussistano manifeste ragioni economiche relative all’organizzazione del lavoro.
Inoltre, i rapporti di lavoro subordinato esistenti al momento della dichiarazione della sentenza di liquidazione rimangono sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori il subentro, assumendo gli obblighi ad essi connessi, o il licenziamento.
Tale sospensione ha lo scopo di consentire al curatore di valutare la possibilità di continuare l’attività aziendale, sia direttamente che indirettamente, e persiste fino a quando il curatore non subentra nel rapporto di lavoro o non comunica al lavoratore il licenziamento, o fino a quando il lavoratore stesso non presenta le dimissioni.
La presente Circolare fornisce altresì istruzioni operative sull’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento.