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Codice della crisi: la nuova responsabilità degli amministratori

14 Gennaio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con l’art. 375 del Codice della crisi è stato introdotto nell’art. 2086 c.c. un generale dovere per le società di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

La norma infatti individua nella predisposizione di assetti adeguati il cuore della funzione gestoria, la cui responsabilità va riferita agli amministratori, riflettendo i princìpi sanciti dalla norma con riferimento all’attività organizzata dell’impresa, il cui livello di complessità va dal minimo dell’impresa individuale al massimo del grande gruppo di società da cui deriva il riferimento alle “dimensioni dell’impresa”.

Le novità della riforma su queste tematiche verranno analizzate nel webinar del 25 gennaio

Con riguardo al nuovo secondo comma dell’art. 2086, l’accento è ora posto sul fatto che si tratta di una vera e propria clausola generale che impone un dovere di corretta gestione, rispetto ai modelli di organizzazione collettiva dell’attività e che riveste quindi un valore di novità sistematica di centrale rilevanza, con forti ricadute sulla responsabilità degli amministratori titolari, appunto, della funzione gestoria.

Le novità introdotte dal Codice della Crisi e dalla riforma intervenuta nel corso del 2021 sul tema verranno approfonditamente analizzate nel webinar del 25 gennaio che affronterà nel dettaglio le seguenti tematiche:

  • gli interessi protetti;
  • adeguatezza e tempestiva emersione della crisi;
  • adeguatezza e misure di allerta;
  • inadeguatezza e responsabilità, e rapporti con la business judgment rule;
  • inadeguatezza e “gravi irregolarità”;
  • le azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale. Azione ex novo e prosecuzione dell’azione;
  • l’azione di responsabilità nel concordato preventivo: condizioni; legittimazione, specie nel concordato con cessione dei beni;
  • sulla legittimazione all’esperimento dell’azione da parte del liquidatore giudiziale;
  • la previsione relativa alla quantificazione del danno risarcibile;
  • la vigilanza sindacale sulla gestione nella nuova disciplina;
  • la responsabilità degli amministratori di banche.

Puoi trovare maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione nella pagina dedicata all’evento.

Di cosa si parla in questo articolo
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