Abf, Coll. Coord., 12 settembre 2017, n. 10621 – Pres. Lapertosa – Est. Tina
Indipendentemente dal fatto della sua qualificazione in contratto come facoltativa, la polizza assicurativa abbinata a un finanziamento concesso a un consumatore si considera «connessa» al contratto di finanziamento, ai fini del calcolo del TAEG di cui all’art. 121 TUB, se ricorrono congiuntamente i seguenti indici presuntivi: la polizza incide sul rischio di solvibilità, conservando l’originaria situazione patrimoniale e finanziaria del cliente; la polizza e il finanziamento presentano una connessione genetica e funzionale, essendo contestualmente sottoscritti e di pari durata; la polizza prevede un capitale o un indennizzo, in caso di avveramento del rischio oggetto della copertura, parametrato al debito residuo e di cui beneficiario è il solo cliente. L’intermediario può superare la presunzione indotta da tali circostanze dimostrando alternativamente: di aver proposto al cliente l’alternativa tra la stipulazione del contratto con o senza polizza, con indicazione dei rispettivi TAEG; di aver offerto condizioni analoghe ad altri soggetti con un merito creditizio omogeneo, senza la stipula della polizza; di aver concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza per tutto il periodo del finanziamento, senza oneri o comunque riflessi sul costo del credito.