Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha approvato le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale delle società quotate e di quelle non quotate, che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2025.
I contenuti delle nuove raccomandazioni per i sindaci delle società sono integrati con le più recenti importanti novità normative che, anche solo indirettamente, hanno riguardato la corporate governance e le funzioni svolte dagli organi societari nell’ambito dell’organizzazione delle società di capitali.
Le Norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco: si tratta di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel vigente Codice deontologico della professione di commercialista.
Entrambi i documenti tengono conto del D. Lgs. 125/2024 recante l’attuazione della Direttiva 2022/2464/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità: le disposizioni in esso contenute hanno reso opportuno inquadrare l’ambito operativo dell’organo di controllo, anche nel suo ruolo di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il quale, tenuto a vigilare sull’adeguatezza degli assetti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, esercita altresì la vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità in chiave prospettica e di efficace prevenzione dei rischi.
Relativamente alle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, queste ultime tengono invece in considerazione le disposizioni di cui al correttivo ter al CCII (D. Lgs. 136/2024), per cui è stata modificata la sezione 11, dedicata alla vigilanza del collegio sindacale nella crisi di impresa: è stata posta specifica attenzione al tempestivo scambio di informazioni tra l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale, per consentire che la segnalazione dell’uno e dell’altro sia effettuata, ai fini di anticipata emersione della crisi di cui all’art. 25-octies del CCII, a seguito di confronto e condivisione circa gli esiti delle verifiche espletate da ciascuno, nell’esercizio delle rispettive funzioni.