La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce la “collocazione”, nell’eventuale fallimento successivo, dei crediti sorti nella fase esecutiva del concordato preventivo.
La definitività del provvedimento di omologazione del concordato preventivo infatti, pur determinando la cessazione del regime di amministrazione dei beni previsto dall’art. 167 l.f., non comporta la ri-acquisizione in capo al debitore della piena ed assoluta disponibilità dei propri beni.
Egli è infatti tenuto all’adempimento del piano concordatario e a tal fine, chiarisce la Corte, è ben possibile si trovi nella necessità di contrarre nuove obbligazioni.
A tale stregua, la Corte di Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui “i crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo omologato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell’adempimento della proposta, devono ritenersi sotti in funzione della procedura e vanno ammessi i prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato”.