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Il Comitato di Basilea amplia le linee guida su antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo con una “Guida generale per le aperture di conto”

15 Febbraio 2016
Di cosa si parla in questo articolo

La maggior parte dei rapporti tra banca e cliente iniziano con una procedura di apertura di conto e, a ben considerare, le informazioni sui clienti raccolte e verificate dalle banche in questa fase sono cruciali anche ai fini dell’adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio (AML) e finanziamento del terrorismo (CFT). I dati raccolti sono utili non solo nel momento della stipula del rapporto con il cliente, ma anche successivamente al fine di prevenire eventuali abusi, frodi e furti di identità.

Alla luce di ciò, è necessario che le politiche e le procedure per l’apertura di conto assunte dalle banche riflettano gli obblighi in materia di AML / CFT e, a tal fine, il Comitato di Basilea ha deciso di “allegare” al framework regolamentare su tali rischi specifiche linee guida che descrivono le modalità che dovrebbero essere applicate dalle banche nelleaperture di credito.

Le linee guida per l’apertura del conto e l’identificazione della clientela vanno pertanto ad integrare quanto già pubblicato nel documento “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism” del gennaio 2014 e tengono conto anche degli aggiornamenti del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia. In particolare, si basano sulle raccomandazioni del GAFI, nonché su due pubblicazioni del FATF, quali “Guidance for a risk-based approach: The banking sector” e “Transparency and beneficial ownership”, entrambi pubblicati nel mese di ottobre del 2014.

Il contenuto della Guida non è in alcun modo inteso a rafforzare, indebolire o altrimenti modificare le norme del GAFI. Piuttosto, ha lo scopo di sostenere le banche nell’attuazione delle norme del GAFI e difornire orientamenti nell’adozione di politiche e procedure adeguate in materia di apertura di conto.

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