Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), al termine della procedura di pubblica consultazione, ha pubblicato il nuovo Codice deontologico della professione, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 01 marzo.
Le principali novità individuate dal CNDCEC sono le seguenti:
- le disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili (artt. 1 e 3);
- sono stati aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all’esercizio dell’azione disciplinare (consigli di disciplina);
- è stato espressamente previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14);
- nei rapporti con i colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15);
- è espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20);
- è stata precisata la condotta del professionista in caso di rinunzia all’incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23);
- è stato espressamente previsto che la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);
- nell’ambito dell’assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali (art. 28);
- è espressamente previsto in capo all’iscritto un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29);
- rafforzate le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42);
- nell’ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all’utilizzo del titolo accademico; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44).