WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Flash News

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

La proposta di modifica della Direttiva UE

16 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva volta a modificare la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori per quanto riguarda la commercializzazione a distanza di servizi finanziari e abrogare la direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

La proposta è volta a semplificare il quadro normativo di riferimento, incorporando la disciplina sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, oggi disciplinata dalla suddetta direttiva 2002/65/CE, nel contesto della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che quindi andrebbe ad applicarsi a tutte le ipotesi servizi finanziari conclusi a distanza.

Nel contesto della direttiva 2002/65/CE, per servizi finanziari ai consumatori si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistici individuali, di investimento o di pagamento acquisito mediante comunicazione a distanza.

Nella proposta di direttiva, resta invariato l’obiettivo di promuovere la prestazione di servizi finanziari, garantendo un livello elevato di tutela dei clienti.

Tale obiettivo viene in questa proposta perseguito attraverso 5 direttrici:

  • piena armonizzazione a livello europeo, con norme simili applicabili a tutti i prestatori di servizi finanziari, e medesimi diritti per tutti i consumatori;
  • corretta informativa precontrattuale, con informazioni tempestive fornite in modo chiaro e comprensibile. Tra le novità della proposta: la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del prestatore di servizi finanziari; la disciplina delle modalità con cui devono essere trasmesse le informazioni per quanto riguarda la comunicazione elettronica; l’individuazione, tra la trasmissione delle informazioni al consumatore e la conclusione del contratto, di tempistiche idonee ad assumere decisioni consapevoli;
  • il rafforzamento del diritto di recesso, con inclusione in caso di conclusione online del contratto di un apposito pulsante di recesso che faciliti l’esercizio di tale diritto, nonché con l’introduzione di apposita comunicazione per le ipotesi in cui le informazioni precontrattuali siano ricevute meno di un giorno prima della conclusione del contratto;
  • l’introduzione di norme speciali in caso di commercializzazione online, con obblighi di adeguata informazione a distanza, anche mediante strumenti online (esp. robo-advice) e di aiuto alla clientela (chat box). Viene altresì garantita al consumatore la possibilità di chiedere l’intervento umano e che non vengano utilizzate le sue specifiche propensioni;
  • sanzioni: vengono estese alla prestazione di servizi finanziari le norme sull’applicazione e sulle sanzioni attualmente applicabili nella direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, comprese le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2161 sulla migliore applicazione e sulla modernizzazione per quanto riguarda le sanzioni in caso di infrazioni transfrontaliere diffuse.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter