La suprema corte statuisce che, ai sensi dell’art. 1, comma VI, d.l. 26/1979 (conv. in l. 95/1979) e degli artt. 195 e ss., 25 e 201 1.fall., al commissario dell’amministrazione straordinaria spettano gli stessi poteri del commissario della liquidazione coatta amministrativa, in particolare per quanto riguarda la legittimazione al conferimento dello ius postulandi al difensore.
Nella specie, parte ricorrente lamentava la violazione di norme di diritto, laddove i giudici di merito avevano affermato la carenza di potere del commissario dell’amministrazione straordinaria a conferire lo ius postulandi al fine di proporre appello in assenza di specifica autorizzazione dell’autorità amministrativa vigilante ex art. 25 e 31 l.fall.
I giudici di legittimità affermano che, sebbene la norma faccia riferimento, per quanto riguarda i poteri del commissario della liquidazione coatta amministrativa, alla previsione dell’art. 201 1.fall., i poteri del commissario liquidatore sono specificamente disciplinati dall’art. 206 l.fall. che prevede l’autorizzazione da parte della autorità di vigilanza solo al fine di promuovere le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e per il compimento degli atti di cui all’art. 35 l.fall.
Ne discende che il commissario dell’amministrazione straordinaria ha il potere di promuovere e proseguire in ogni stato e grado le azioni revocatorie, e quindi il potere di nominare avvocati e difensori, senza che sia necessaria la previa autorizzazione da parte della autorità di vigilanza.