Con sentenza n. 1241 dell’11 ottobre 2012 il Tribunale di Pescara affronta alcuni temi di notevole interesse per il contenzioso in materia di contratti derivati stipulati da enti locali.
Innanzitutto, il Tribunale si sofferma l’obbligo di informazione e trasparenza che incombe sulla banca in relazione alle c.d. commissioni implicite, discendenti, come noto, dal disallineamento (mispricing) fra il prezzo teorico di mercato dello strumento (mark to market) ed il prezzo ad esso attribuito dall’intermediario, da ricondursi in concreto nell’omessa o non integrale corresponsione dell’upfront da parte dell’intermediario finanziario.
Secondo il Tribunale, se è vero che alla banca sono imposti obblighi di informazione circa la natura, i rischi e le implicazioni dell’operazione che le parti andranno a stipulare, tali obblighi, con riguardo alla negoziazione di derivati, devono tradursi anzitutto nella puntuale illustrazione al cliente dei meccanismi del derivato, in maniera tale che prima di sottoscrivere il contratto, il cliente sia correttamente informato sull’idoneità dello strumento finanziario a perseguire le finalità desiderate, e poi nell’indicazione chiara, nel contratto stesso, dei costi reali della struttura, ivi espressamente compresi i costi di produzione del derivato ricaricati sul cliente ed il margine effettivamente lucrato dalla controparte bancaria.
In tal senso, prosegue il Tribunale, laddove il contratto non preveda alcuna commissione in favore della banca, né costi o spese a carico dell’ente, a quest’ultimo deve riconoscersi il diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. degli importi pagati a titolo di commissioni implicite, oltre al diritto agli interessi, al tasso legale, dal giorno di negoziazione di ciascun contratto al soddisfo, attesa la consapevolezza della banca circa la non debenza, da parte dell’ente, del pagamento delle commissioni.