Il presidente dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella, è stato ascoltato presso la 10° Commissione industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica nell’audizione del 08 febbraio scorso, relativamente alle “Osservazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al Disegno di Legge AS 3110 di conversione in legge del Decreto – Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Per quanto qui maggiormente interessa, l’Antitrust ha espresso riserve sulle disposizioni del Decreto relative ai servizi finanziari e assicurativi.
In particolare, con riferimento alle commissioni interbancarie a carico degli esercenti relative alle transazioni effettuate con carta di pagamento (art. 27), l’Antitrust, pur valutando con favore l’eliminazione del riferimento al limite dell’1,5%, esprime dubbi circa la previsione di un accordo tra gli operatori del settore e associazioni di operatori concorrenti per definire le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie.
Secondo l’Antitrust, la definizione coordinata e quindi omogenea di variabili importanti per la spinta concorrenziale nell’offerta di servizi di pagamento è suscettibile di impedire lo sviluppo di un reale e ampio confronto competitivo nel settore. Peraltro, la norma appare idonea a favorire il raggiungimento di intese tra gli operatori che possono essere valutate ai sensi della disciplina antitrust.
L’Antitrust critica poi l’art. 28 del Decreto, relativo all’abbinamento mutuo‐polizza assicurativa sulla vita, il quale sarebbe suscettibile di produrre effetti restrittivi in termini concorrenziali. Tale norma apparirebbe infatti idonea a favorire l’abbinamento tra servizi non necessariamente legati, permettendo alle banche/assicurazioni (appartenenti al medesimo gruppo o legate da accordi di bancassurance) di estrarre più commissioni e di godere del ridotto rischio cliente, senza alcun effetto positivo in termini di minor prezzo per il mutuatario.
Secondo l’Antitrust, al fine di innescare un virtuoso processo competitivo nel mercato dei prodotti assicurativi, occorrerebbe prevedere la possibilità per i richiedenti del mutuo di selezionare liberamente il prodotto che, tra quelli disponibili sul mercato in possesso delle caratteristiche preventivamente individuate e comunicate dal soggetto erogatore del mutuo, sia maggiormente conveniente per i medesimi richiedenti.