L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 478/2023, ha chiarito se sia possibile la compensazione tra debiti previdenziali e contributivi dovuti per i propri dipendenti con i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi (tra cui il cd. “superbonus”), acquisiti da terzi.
L’Agenzia ricorda come l’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, al comma 1 stabilisce che contribuenti eseguono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione.
Il citato comma 1 è stato inoltre oggetto, recentemente, di interpretazione autentica ad opera dell’art. 2quater del Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, per cui la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’art. 121 del Decreto legge n. 34/2010, nei confronti di enti impositori diversi.
L’Agenzia ricorda infine che aveva già affermato in precedenza, con Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, come tale disposizione d’interpretazione autentica avesse chiarito, con valenza anche per il passato, che la compensazione ivi prevista avrebbe potuto avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi.
Pertanto, è quindi possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l’impiego in compensazione di crediti d’imposta (nella fattispecie considerata, derivanti da bonus edilizi).
Tale interpretazione è, peraltro, in linea anche con quanto più volte chiarito dalla prassi amministrativa (come nelle risposte ad interpelli n. 435 pubblicata il 28 agosto 2022, nn. 394 e 395, pubblicate il 25 luglio 2023) ove era stato affermato che il citato art. 17 consentiva di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate ivi indicate, tra cui “i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative”.
Secondo l’Agenzia, in conclusione, è possibile la compensazione dei crediti d’imposta da superbonus edilizio, acquisti a mezzo di ”cessione del credito”, con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, il cui versamento, per il tramite del Modello F24, è previsto direttamente dal c. 2 dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.