Con Risoluzione N. 16/E del 4 febbraio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello “F24 Crediti PP.AA.”, dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Come noto, l’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, per il pagamento delle somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario con le modalità di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014 sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 28-quinquies. In particolare l’articolo 2, comma 3, dispone che i crediti certificati utilizzati in compensazione sono individuati dai codici istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti l’Agenzia delle Entrate ha quindi istituito il codice tributo “PPAA” denominato “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.