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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


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Giurisprudenza

Compensazione dei crediti tra creditori e fallito

7 Marzo 2022

Cassazione Civile, Sez. II, 07 dicembre 2021, n. 38888 – Pres. Gorjan, Rel. Abete

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 56, comma 1, l.fall. che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l’accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente.

Massima Ufficiale

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