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Giurisprudenza

Compensazione tra saldo di conto corrente e di mutuo fondiario

28 Marzo 2024

Simona Cammarata, Dottoranda di ricerca presso l’Università di Pisa

Cassazione Civile, Sez. I, 11 dicembre 2023, n. 34424 – Pres. Cristiano, Rel. Pazzi

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 11 dicembre 2023, n. 34424, la Corte di cassazione, Sez. I (Pres. Cristiano, Rel. Pazzi) ha chiarito che la disciplina dell’art. 1853 c.c., secondo cui opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura intercorrente fra le medesime parti (nel caso, il saldo di un mutuo fondiario).

L’ordinanza ribadisce altresì il principio per cui, una volta dichiarato il fallimento, i diritti di credito dedotti in compensazione sono tutelabili nelle forme dell’insinuazione il passivo ex art. 92 ss. l. fall., ed anche in via di eccezione, al fine di paralizzare la domanda del curatore volta al riconoscimento di un credito della massa. 

Ne deriva l’ammissibilità della compensazione ex art. 56 l.fall. tra il credito della banca e il saldo attivo del conto corrente, fatta valere in sede di insinuazione al passivo. 

Tale compensazione non richiede che si tratti di conti chiusi, ma solo che entrambi i contrapposti crediti siano esigibili, oltre ad essere cronologicamente omologhi, in ragione del fatto che la disponibilità dei rispettivi saldi si sia verificata in epoca anteriore al fallimento.

La Corte, dunque, con l’ordinanza in commento cassa il decreto del Tribunale, il quale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato la domanda di accertamento della legittimità della compensazione proposta dalla banca, ritenendo che il credito concorsuale pregresso dalla banca dovesse essere sottoposto alla falcidia concordataria e accertato esclusivamente nelle forme dell’insinuazione al passivo.

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