La Cassazione ha stabilito in detta ordinanza che, onde evitare la doppia imposizione dei dividendi riscossi da una società italiana controllata, una società di diritto francese può richiedere efficacemente il rimborso del credito d’imposta – come previsto dalla Convenzione Italia-Francia – anche laddove si sia verificata, con l’incasso dei dividendi, una compensazione tra le rispettive posizioni debitorie delle società, in virtù della sottoscrizione di un contratto di “cash pooling”.
Il contratto di cash pooling corrisponde ad un contratto di tesoreria accentrata che costituisce uno strumento per la gestione dei flussi finanziari in quanto consente una gestione centralizzata del fabbisogno finanziario del gruppo mediante il trasferimento a una società cosiddetta “tesoreria” dei saldi attivi e passivi di cui ai singoli c/c intestati alle varie società, che in tal modo si possono compensare.