Con risposta n. 12 dell’11 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione del compenso per un incarico di Commissario Straordinario svolto dal dipendente/socio.
Nel caso di specie, viene rappresentato che il Regolamento Aziendale della società istante, parte integrante del contratto di assunzione e delle condizioni di svolgimento delle prestazioni di lavoro dipendente, prevede al punto C.1.c. “Doveri professionali”, che “Non è consentito ai Dipendenti svolgere altre attività professionali rispetto a quelle assegnate allo stesso dalla Società, salvo espressa autorizzazione di uno dei Soci e del Talent Partner”.
In ragione di tale esclusiva e comunque del fatto che le attività professionali dei dipendenti verso l’esterno derivano dall’assegnazione di stesse da parte della Società ed integrano l’assolvimento delle mansioni del contratto individuale di lavoro dipendente, i benefici economici derivanti dall’assunzione di incarichi nell’ambito di collegi sindacali, consigli di amministrazione e organismi di vigilanza e di incarichi di docenza, universitaria e non, e di altri incarichi di natura similare appartengono fin dall’origine alla Società”. Pertanto, detti benefici devono “intendersi attribuiti” ed essere “corrisposti” alla Società medesima.
Nel caso di specie, un dirigente della società, titolare di partecipazioni sociali della stessa, è stato nominato componente del “collegio commissariale” della procedura di amministrazione straordinaria di una società terza.
Sul punto, evidenzia l’Agenzia, stante la clausola di “esclusività” della prestazione lavorativa del dirigente a favore della Società istante e della circostanza che nel caso di specie i predetti compensi sono versati direttamente a favore della stessa, dette somme sono irrilevanti ai fini Irpef in capo al Dirigente e, conseguentemente, escluse dall’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tali somme concorreranno, invece, alla formazione del reddito in capo alla Società e rileveranno ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, con relativo obbligo di fatturazione.