Con la sentenza n. 3190 del 18 febbraio 2016, la Suprema Corte ha stabilito che il sindaco che abbia presentato le dimissioni prima della scadenza del termine triennale, così come previsto dal primo comma dell’art. 2400 del Codice Civile, non ha diritto all’intero compenso previsto poiché la durata dell’incarico è prevista per tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze di un sindaco dimissionario nel gennaio 2006, il quale pretendeva il pagamento dell’intero compenso pattuito, sull’assunto che l’incarico sindacale scade alla fine dell’anno solare relativo ad un determinato esercizio e, pertanto, dovrebbe essere commisurato all’intera durata dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.