Con ordinanza n. 10095 del 18 maggio 2015 le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla domanda “inibitoria” volta ad imporre alla Consob l’esercizio dei propri poteri di vigilanza.
Invero, evidenzia la Corte, una simile azione può definirsi inibitoria solo in senso lato, poiché essa non tanto mira ad inibire – nel senso d’impedire – di fare qualcosa, quanto piuttosto ad imporre di farla, ma il profilo terminologico della questione non è certo decisivo.
Decisivo, invece, è rilevare come la pretesa azionata con tale domanda abbia ad oggetto un comportamento della Vigilanza – comportamento destinato necessariamente, però, ad estrinsecarsi in provvedimenti previsti dalla legge, dotati di una ben definita valenza giuridica, e quindi non certo riducibile alla sua semplice materialità – che corrisponde ad un potere attribuito dall’ordinamento alla Consob per finalità d’interesse pubblico, consistenti nell’assicurare il corretto e trasparente funzionamento del mercato.