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Competenza ABF e ACF in caso di collegamento negoziale

11 Gennaio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) hanno pubblicato una nota congiunta in cui viene individuata la competenza dell’ABF e dell’ACF in materia di collegamento negoziale tra:

  1. finanziamento e sottoscrizione di prodotti finanziari e
  2. sottoscrizione di derivati a copertura del rischio di tasso di mutui o altri finanziamenti.

Riguardo alla competenza ABF e ACF in caso di collegamento negoziale tra finanziamento e sottoscrizione di prodotti finanziari:

  • la competenza dell’ACF sussiste laddove il finanziamento venga erogato allo scopo di sottoscrivere un prodotto finanziario (ad es. nel caso in cui un mandato di gestione patrimoniale sia sottoscritto in relazione alla concessione del prestito e risulti strumentale alla copertura dei relativi interessi);
  • la competenza dell’ABF è relativa al contratto di finanziamento quando non sia prevalente il profilo di investimento dell’operazione e, in applicazione del principio della domanda, il ricorrente contesti aspetti esecutivi del contratto che riguardino prodotti finanziari posti a garanzia di un finanziamento (ad es. domande sulle modalità e i tempi di vendita coattiva di strumenti finanziari oggetto di pegno a garanzia del finanziamento).

Riguardo invece alla competenza ABF e ACF in caso di collegamento negoziale tra contratti di mutui o altri finanziamenti e derivati a copertura del rischio di tasso:

  • la competenza dell’ACF sussiste se le domande del ricorrente riguardino il derivato e la sua disciplina, come ad es. per contestazioni sulla mancanza dello scopo di copertura del derivato, anche alla luce delle indicazioni della Corte di Cassazione (sentenza n. 19013 del 31 luglio 2017) sull’applicazione dei criteri generali enucleati dalla Consob per valutare la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, o sulla violazione di regole informative di condotta in fase di sottoscrizione e di esecuzione del contratto previste dal TUF;
  • la competenza dell’ABF riguarda le doglianze concernenti il contratto di finanziamento alla copertura dei cui rischi è posto il derivato.

La nota in allegato rappresenta un estratto del verbale del secondo forum tra ACF e ABF tenutosi lo scorso 19 settembre e dedicato ai profili di contenzioso in ABF e ACF, tra cui quello della competenza, con riguardo al caso di collegamento negoziale nelle operazioni di finanziamento e sottostanti strumenti finanziari collegati.

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