La Corte di Cassazione, sezione VI civile, con l’ordinanza n. 4523 del 2017 si esprime in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa.
In particolare, la Corte giunge al seguente principio di diritto, in relazione a un attore che aveva venduto una partecipazione sociale in conseguenza della deliberazione di aumento del capitale sociale, e che aveva ricevuto, da parte del soggetto acquirente, come conferimento per l’acquisizione, la cessione di crediti pro solvendo. A seguito dell’inadempimento dei debitori ceduti, l’attore aveva azionato detti crediti contro il cedente, in forza della garanzia prevista in tale negozio.
Ad avviso della Corte di Cassazione, la controversia di cui sopra rientra fra quelle individuate dall’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, come controversie “relative” a “ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali” e, nel contempo, concerne “diritti inerenti”. Tali espressioni infatti risultano talmente generiche da non poter essere intese come limitate alle controversie sulla validità ed efficacia del negozio, secondo una tesi limitativa, ma implicano solo che la controversia debba avere un collegamento col negozio. In conclusione, la Corte di Cassazione afferma che sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa, confermando il precedente orientamento di cui alla sentenza della Corte stessa n. 21910 del 2014.