L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un investitore propone un ricorso per accertare la responsabilità da illecito civile, diretto contro una banca che ha emesso un certificato in cui egli ha investito, in base al prospetto relativo a tale certificato, i giudici del domicilio di tale investitore sono, in quanto giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, ai sensi di tale disposizione, competenti a pronunciarsi su tale ricorso, qualora l’asserito danno consista in un pregiudizio economico che si realizza direttamente su un conto bancario dell’investitore presso una banca avente sede nel territorio di competenza di tali giudici e le altre circostanze specifiche di tale situazione concorrano parimenti ad attribuire detta competenza a tali giudici.
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