La pronuncia in commento attiene specificamente alla ripartizione della competenza tra il Giudice del Lavoro e il Giudice Delegato del Tribunale per le Misure di Prevenzione (d.lgs. 159/2011), nell’ipotesi di sequestro della maggioranza delle azioni di una S.p.A.
In particolare, a seguito di condanna generica al risarcimento per illegittimo licenziamento, la D. adiva il Giudice del Lavoro per la liquidazione del danno. Viceversa, la Gesam s.p.a. affermava la competenza funzionale del Tribunale per le Misure di Prevenzione, che aveva previamente disposto il sequestro della maggioranza delle azioni della società medesima.
Al riguardo, il Giudice del Lavoro dichiarava la propria incompetenza, equiparando il sequestro della maggioranza delle azioni della società (come effettivamente avvenuto) al sequestro dell’intera azienda (disciplinato espressamente dall’art. 41, D.lgs. 159/11), con l’effetto che i diritti dei creditori sociali si dovessero ritenere soggetti alla speciale procedura prevista agli artt. 57 e ss. del D.lgs. 159/2011.
Orbene, chiamata a pronunciarsi, la Suprema Corte ha chiarito preliminarmente che tra Giudice del Lavoro e Giudice Delegato del Tribunale per le Misure di Prevenzione non si può configurare una mera distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio, con la conseguenza che il Tribunale per le Misure di Prevenzione rimane certamente il giudice competente per l’espletamento della speciale procedura incidentale di verifica dei crediti.
Tanto chiarito, la Corte ha tuttavia precisato come oggetto del sequestro, nel caso concreto, sia stata la maggioranza delle azioni della società in questione, in quanto nella titolarità dei soggetti destinatari del sequestro, e non il complesso aziendale della stessa, che rimane dunque giuridicamente estranea alla misura di prevenzione.
Dunque, a parere del Supremo Collegio “la società conserva la propria piena personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e risulta confermata la netta distinzione esistente tra quote societarie e patrimonio societario riferibile alla persona giuridica che ne è titolare, sicuramente nei casi – come quello de quo – in cui oggetto del sequestro è la maggioranza del capitale sociale”.
Pertanto, la società continua ad operare con gli organi statutari (sia pure sotto il controllo dell’amministratore giudiziario), con il risultato che i suoi creditori non sono tenuti ad attivare lo speciale procedimento incidentale di verifica dei crediti, ma devono agire in sede civile nei confronti della medesima.