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Competenza giurisdizionale sull’adempimento delle condizioni relative ai titoli obbligazionari

9 Luglio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Di seguito le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Yves Bot, nella controversia Causa C-308/17, sulla competenza giurisdizionale in caso di azione di adempimento conseguente alla modifica unilaterale e retroattiva delle condizioni relative al titolo obbligazionario.

A titolo principale:

un’azione intentata da una persona fisica che ha acquistato titoli emessi da uno Stato membro nei confronti di tale Stato membro, volta ad ottenere l’esecuzione delle condizioni di emissione iniziali relative ai titoli o un risarcimento del danno cagionato dal loro inadempimento, a causa dello scambio di detti titoli con titoli di valore inferiore, imposto a tale persona fisica in virtù di una legge adottata in circostanze eccezionali dal legislatore nazionale, che ha modificato unilateralmente e retroattivamente le condizioni applicabili ai titoli inserendo una clausola di azione collettiva che consente alla maggioranza dei loro titolari di imporre tale scambio alla minoranza, non rientra nella «materia civile o commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

In subordine, qualora la Corte dovesse dichiarare che la controversia rientra nella «materia civile o commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012:

la nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, comprende l’azione con cui l’acquirente di titoli emessi in uno Stato membro intende far valere nei confronti di tale Stato i diritti derivanti da tali titoli, in particolare a seguito della modifica unilaterale e retroattiva delle condizioni relative ai titoli obbligazionari da parte di tale Stato.

L’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che il luogo di esecuzione di un titolo di Stato è determinato dalle condizioni relative al titolo obbligazionario al momento dell’emissione di tale titolo, a prescindere dai successivi trasferimenti del titolo o dall’effettiva esecuzione in un altro luogo delle condizioni relative al titolo obbligazionario afferenti al pagamento degli interessi o al rimborso del capitale.

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