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Giurisprudenza

Competenza giurisdizionale in caso di titoli emessi da una banca e collocati da un intermediario stabilito in altro stato UE

2 Aprile 2015

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 28 gennaio 2015, C-375/13

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 28 gennaio 2015, C-375/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha forniti i seguenti criteri di competenza sul ricorso promosso da un consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato titoli emessi da una banca stabilita in un altro Stato membro presso un intermediario stabilito in un terzo Stato membro.

1) L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, un ricorrente che, in qualità di consumatore, abbia acquistato un’obbligazione al portatore da un terzo professionista, senza che tra detto consumatore e l’emittente di tale obbligazione sia stato concluso un contratto – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare –, non può avvalersi della competenza prevista da tale disposizione ai fini dell’azione esperita contro detto emittente e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto.

2) L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, un ricorrente che abbia acquistato un’obbligazione al portatore da un terzo, senza che l’emittente di detta obbligazione si sia liberamente obbligato nei confronti di tale ricorrente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, non può avvalersi della competenza prevista da tale disposizione ai fini dell’azione esperita contro detto emittente e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto.

3) L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso è applicabile a un’azione volta a far accertare la responsabilità dell’emittente di un certificato fondata sul prospetto ad esso inerente nonché sulla violazione di altri obblighi di informazione incombenti a detto emittente, purché tale responsabilità non rientri nell’ambito della materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di detto regolamento. A norma del punto 3 del medesimo articolo 5, il giudice del domicilio del ricorrente è competente, sulla base della concretizzazione del danno, a conoscere di un’azione siffatta in particolare qualora il danno lamentato si verifichi direttamente su un conto bancario del ricorrente presso una banca avente sede nell’ambito di competenza territoriale di tale giudice.

4) Nell’ambito dell’esame della competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 44/2001, non è necessario procedere a un’istruzione probatoria dettagliata per quanto riguarda gli elementi di fatto controversi che sono pertinenti ai fini tanto della competenza quanto della sussistenza del diritto azionato. Il giudice adito può tuttavia esaminare la propria competenza internazionale tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto.

 

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