Nella Causa C‑219/17 l’avvocato generale della Corte di giustizia UE, M. Campos Sánchez‑Bordona, ha così concluso.
1) L’articolo 263 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, e con gli articoli 85, 86 e 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate:
– conferisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza esclusiva a sindacare la legittimità degli atti adottati nell’ambito del procedimento, previsto dalle citate disposizioni dei due regolamenti suddetti, per l’autorizzazione delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni qualificate in istituti bancari, e
– osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un sindacato di legittimità degli atti di avvio, istruttori e di proposta di decisione adottati dalle autorità nazionali competenti nell’ambito di tale procedimento, in cui la decisione finale spetta alla Banca centrale europea.
2) L’incompetenza degli organi giurisdizionali nazionali a sindacare la legittimità degli atti adottati nel menzionato procedimento non può essere resa irrilevante mediante l’esercizio di un’azione di nullità (giudizio di ottemperanza) nella quale venga fatta valere la presunta violazione o elusione dell’autorità di giudicato attribuita a una precedente sentenza di un giudice nazionale.