L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella competenza del tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale mediante la quale si imputi al cessionario di un ramo di attività acquisito nell’ambito di una procedura di insolvenza di essersi indebitamente presentato come soggetto autorizzato alla distribuzione esclusiva di articoli fabbricati dal debitore.