Il Collegio di coordinamento, con decisione n. 11407/24, è tornato a pronunciarsi sulla inammissibilità dell’accertamento di vizi originari dei contratti stipulati prima del limite di competenza temporale dell’ABF.
Questo il principio di diritto espresso dal Collegio:
“È inammissibile l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie, anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento”.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva affermato che, concluso nel 2008 un contratto di finanziamento al consumo per l’acquisto di un’autovettura con rilascio di una carta c.d. revolving, non avrebbe mai sottoscritto un autonomo documento contrattuale relativo a tale ultimo rapporto: in relazione a ciò, ha richiesto l’accertamento della nullità di tale contratto per difetto di forma e la retrocessione di quanto corrisposto a titolo di interessi e spese in ordine all’uso della carta.
La controparte sollevava preliminarmente eccezione in rito di incompetenza temporale del Collegio, avendo le contestazioni avanzate dal cliente a oggetto vizi genetici di un rapporto contrattuale sorto nel 2008.
Il Collegio rimettente, richiamata, in limine, la vigente norma sulla competenza ratione temporis dell’ABF (di cui alla Sez. I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) a norma della quale, a partire dal 1° ottobre 2022 non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, affronta la questione relativa alla competenza/incompetenza dell’organismo adìto con riguardo ad asseriti vizi genetici di contratti che, conclusi in epoca antecedente alla ricordata sua competenza temporale, proiettano tuttavia nel tempo i propri effetti.
Pur avendo presente il consolidato orientamento condiviso dalla maggioranza dei Collegi territoriali che distingue le contestazioni relative al vizio genetico dell’accordo (che determinano la declaratoria di incompetenza), dalle controversie relative ai soli effetti del negozio (che, per contro, ne determinano la competenza), il Collegio remittente prospetta una diversa possibile ricostruzione della fattispecie legale, la quale potrebbe consistere (a fronte di contratti conclusi in un tempo anteriore al sesto anno precedente la data del ricorso che generano effetti successivi) nel riconoscere la competenza dell’Arbitro per la porzione di effetti “coperti” dalla propria competenza temporale (ABF Roma, n. 12248/2023).
Ciò anche in relazione a dottrine che rilevano importanti differenze tra contratti di durata e contratti a esecuzione differita nel tempo: mentre in questi ultimi i vizi genetici si radicherebbero definitivamente nell’atto costitutivo del rapporto, in quelli (tra i quali l’apertura di credito o di una linea di credito revolving) l’ammontare degli interessi e dei costi non sono stabiliti una volta per tutte ab origine ma sono quelli via via applicati dall’intermediario nel corso del tempo; pertanto, se non sono stati pattuiti nella forma scritta che è richiesta a pena di nullità, non si tratta di un vizio genetico che inerisca all’atto contrattuale in quanto tale, ma di una contestazione relativa al rapporto in corso di svolgimento.
Tale prospettiva teorica legittimerebbe, limitatamente agli effetti che ricadono all’interno della competenza temporale dell’Arbitro, la possibilità di scrutinare la legittimità del titolo costitutivo del rapporto in quanto idoneo a giustificare l’applicazione di determinati interessi o condizioni economiche con riguardo alla sussistenza, in fase di stipula, di un piano di rimborso predefinito.
Consentirebbe altresì di modulare la competenza temporale con riferimento all’accertamento della nullità per difetto della forma scritta riguardo alle diverse forme contrattuali, ovvero di escluderla per il mutuo o per contratti di prestito personale, oltre che per eccezioni relative alla mancata o erronea indicazione del Taeg e di riconoscerla invece per censure relative a contratti finalizzati alla richiesta di carte di credito o tese all’accertamento della natura usuraria degli interessi.
Il Collegio di coordinamento osserva pregiudizialmente che la vigente disciplina in materia è, salva la diversa scansione temporale, letteralmente identica alle precedenti disposizioni portate dai testi del giugno 2009 e del novembre 2012, a testimonianza dell’immutato interesse di Banca d’Italia a disporre di un preciso limite temporale alla cognizione e allo scrutinio delle controversie di pertinenza dell’organismo: tali controversie devono concernere operazioni o comportamenti a esso successivi, a tutela degli interessi sottesi al soddisfacimento dell’esigenza di rapidità del procedimento (che costituisce uno degli obiettivi della stessa norma primaria ex art. 128 – bis, co. 2, Tub) e di contingentamento dei ricorsi, rilevante tanto in punto di carico delle questioni, quanto di difficoltà di reperimento e censimento della più remota documentazione istruttoria prodromica al giudizio.
Pertanto, le Disposizioni della Banca d’Italia introducono una inedita, eccezionale fattispecie di incompetenza dell’organismo (coerente, peraltro, con i fini specifici della norma istitutiva) in quanto tale di stretta interpretazione.
La ricostruzione operata dal Collegio remittente tra contratti a esecuzione differita e contratti di durata, è pertanto, nel caso di specie, destinata a raffrontarsi con lettera, ratio ed effetti della richiamata norma contenuta nelle Disposizioni della Banca d’Italia: la prospettiva del remittente sconta in ogni caso un inammissibile giudizio incidentale sull’assenza di forma scritta del contratto istitutivo del credito revolving, nella misura in cui lo scrutinio della legittimità del titolo costitutivo è l’indefettibile presupposto per la successiva valutazione sulla legittima/illegittima applicazione di interessi e costi.
Per altro verso introduce (a valle) una distinzione senz’altro teoricamente suggestiva quanto, tuttavia, complessa e incerta nelle sue ricadute applicative sulla estensione della stessa norma, segnatamente laddove la controversia abbia a oggetto fattispecie contrattuali caratterizzate da tipicità sociale e non da tipicità legale: circostanza che, incidendo sulla natura e sulla tipologia di tali contratti, potrebbe, in sede applicativa, condurre a valutazioni e orientamenti in punto di competenza temporale diversi tra i Collegi con esposizione della norma in parola a ineffettività.