La Corte di Cassazione affronta il tema della competenza per territorio prevista dall’articolo 21 c.p.c., con particolare riferimento alle cause in materia di affitto di azienda.
Tale competenza è innanzitutto da ritenersi come inderogabile ai sensi dell’articolo 28 c.p.c., trovando l’inderogabilità il suo fondamento nell’articolo 447-bis c.p.c., il quale prevede la nullità delle clausole derogative della competenza nelle cause ivi previste.
Inoltre, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio assume un rilievo decisivo stabilire, ai sensi dell’articolo 21 c.p.c., quale sia il luogo dov’è posta, nel caso di specie, l’azienda del cui affitto si discute nella causa.
A tale riguardo, nel caso in cui i beni strumentali all’esercizio dell’azienda si trovino nel luogo dove è posto un cantiere stradale, il luogo dov’è posta l’azienda coincide evidentemente con il luogo dove si trovano i relativi cantieri. Infine, per determinare la competenza per territorio prevista dall’articolo 21 c.p.c. non ha rilevanza la sede legale della società che esercità l’attività d’impresa.