La Legge 27 gennaio 2012 n.3 prevede un nuovo tipo di concordato finalizzato alla composizione delle crisi da “sovraindebitamento” delle PMI (piccole e medie imprese), ovvero quei debitori non soggetti alle vigenti procedure concorsuali e che non abbiano fatto ricorso, nei tre anni precedenti, alla medesima procedura di composizione della crisi.
In presenza di questi presupposti, il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri l’integrale pagamento dei creditori privilegiati e il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso.
Un ruolo importante nella procedura è affidato agli Organismi di composizione della crisi che assumono ogni iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, tesa al raggiungimento dell’accordo e alla buona riuscita dello stesso.
Il piano deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, ivi compreso l’affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione e la cessione di redditi futuri. Se beni o redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni per l’attuabilità dell’accordo.
Il piano deve risultare idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine ed essere omologato dal giudice che, nelle more del raggiungimento dell’accordo, può bloccare le azioni esecutive individuali. Tutto il procedimento si svolge infatti sotto la vigilanza del giudice che, verificato il raggiungimento dell’accordo, l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, omologa l’intesa. Ai fini dell’omologazione dell’accordo, si richiede l’accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti.
Con l’istituzione della procedura volta alla composizione delle crisi da “sovraindebitamento”, la Legge 3/2012 si è posta l’obbiettivo di risolvere, sul piano stragiudiziale, le situazioni di eccessivo indebitamento in cui dovessero trovarsi le imprese che, per ricavi, attivo patrimoniale o volume di debiti si trovano al di sotto della soglia di fallibilità (o delle altre procedure concorsuali). Ne deriva un indubbio ristorno economico tanto per il debitore quanto per il sistema giudiziario nel suo complesso che evita così l’instaurazione di una procedura esecutiva per espropriazione forzata.