Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale di Padova si è espresso in materia di applicazione delle misure protettive erga omnes nell’ambito di un procedimento di composizione negoziata della crisi esprimendo il seguente principio di diritto.
In caso di richiesta da parte dell’imprenditore delle misure protettive in forma generale ed estesa (erga omnes) nell’ambito del procedimento di composizione negoziata, assunto il parere dell’esperto nominato sulla ravvisabilità delle condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario e sulla ragionevolezza del risanamento dell’impresa (ancorché parziale) nonché rilevata l’assenza di contestazioni da parte dei creditori e, dunque, di pregiudizi sproporzionati verso i creditori, esse vanno confermate dal Tribunale, in quanto teleologicamente strumentali al buon esito delle trattative coi creditori, potendo altrimenti quest’ultime risultare pregiudicate da iniziative individuali dei creditori, quali il rifiuto dell’adempimento dei contratti pendenti o la loro risoluzione nonché l’avvio e prosecuzione di azioni esecutive e cautelari contro il patrimonio aziendale, così precludendo qualunque forma di risanamento, anche se in prospettiva parziale.