In materia di composizione negoziata della crisi, la mancata nomina dell’esperto non rappresenta condizione necessaria per dar corso all’autorizzazione ex art. 10 D.L. 118/2021 come può desumersi dalla formulazione dell’art. 7 del DL 118/2021 che richiede espressamente l’accettazione dell’esperto per la conferma delle misure protettive e cautelari mentre l’art. 10 si limita a prescrive che su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori, autorizza quest’ultimo a contrarre finanziamenti prededucibili.
In materia fallimentare si segnala il webinar del 25/01 sui doveri degli amministratori e sulle azioni di responsabilità alla luce del Codice della Crisi e della “miniriforma” in materia del 2021. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento raggiungibile al seguente link.