Con provvedimento del 20 luglio 2022, il Tribunale di Padova si è espresso in materia di misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi con particolare riferimento ai rapporti di lavoro.
Nel caso di specie, l’imprenditore chiedeva conferma ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 d.l. 118/2021 delle misure protettive del patrimonio domandate ex art. 6 del d.l. 118/2021 ovvero in particolare della misura di cui all’art 6 comma 1 per cui i creditori finora procedenti in via esecutiva, e tutti gli altri eventuali ulteriori creditori, non possano acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa, per la durata di 120 giorni eventualmente prorogabili ai sensi di legge per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative con creditori.
Sul punto, evidenzia il Tribunale, al fine di accertare la possibilità di confermare le misure richieste, devono essere verificati i presupposti di accesso al percorso per la composizione negoziata ex artt. 2 e seguenti d.l. 118/2021, valutando in particolare la funzionalità delle misure richieste al soddisfacimento degli obiettivi della procedura di composizione negoziata, ovvero al risanamento dell’attività di impresa ed al buon esito delle trattative per la risoluzione della crisi.
Il giudice deve inoltre effettuare un bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l’interesse del debitore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall’applicazione delle misure.
Alla luce dei parametri sopraindicati il Tribunale confermava le misure protettive acquisito il parere dell’esperto.
L’esperto, dopo aver dato conto della situazione dell’impresa e della documentazione esaminata, rilevava la presenza nel caso in esame di rilevanti condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario ma, al contempo, anche di elementi che possano far ritenere astrattamente e ragionevolmente conseguibile il risanamento dell’impresa.
L’esperto dava quindi atto dell’avvio delle trattative con i creditori dando un giudizio positivo sull’opportunità di confermare le misure per il periodo di 120 giorni, rilevando come ciò non potesse comportare un significativo aggravamento delle posizioni debitorie e potesse favorire un percorso negoziale di soluzione della crisi, in presenza di prospettive di risanamento ragionevoli.
Misure protettive e rapporti di lavoro
Per quanto riguarda l’applicazione delle misure protettive, ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.l. 118/2021 sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Sul punto, tuttavia, evidenzia il Tribunale, data la presenza di creditori legati alla società da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (rispetto ai quali la società chiede abbiano efficacia le misure protettive ma che, pur non ritualmente costituiti, si sono opposti in udienza all’applicazione nei propri confronti delle misure), tra i crediti di lavoro esclusi ex art 6 comma 3 cit. possono rientrare solo quelli vantati dai lavoratori subordinato della società istante, con applicazione ai restanti creditori delle misure richieste.
Se è infatti vero che l’art. 6 comma 3 parla genericamente di “crediti di lavoro”, senza ulteriori specificazioni, è altrettanto vero che tale locuzione, nell’assenza di diverse specificazioni da parte del decreto, pare doversi intendere riferita esclusivamente ai crediti sorti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato, in relazione ai quali (soli) il decreto prevede una serie di misure specifiche finalizzate – da un lato – al coinvolgimento di tale particolare categoria di creditori (e dei relativi rappresentati) nel procedimento di composizione negoziata della crisi; dall’altro, alla tutela in maniera specifica dei diritti, anche di natura economica, di tali lavoratori.
Tale ricostruzione pare inoltre coerente con le norme del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza e della c.d. Direttiva UE 2019/1023 (Direttiva Insolvency) che pure, nel predisporre disposizioni a tutela dei rapporti e dei diritti (anche economici) dei creditori lavoratori, hanno entrambi limitato la previsione di specifici oneri informativi e di forme di tutela ad hoc ai (soli) lavoratori subordinati (artt. 189, 190 e 191 del codice della crisi e dell’insolvenza; Considerando n. 60, 61 e 62 e art. 13 della direttiva Insolvency).