WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Compromettibilità agli arbitri delle controversie inerenti a diritti disponibili dei soci

4 Novembre 2016

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Tribunale di Roma, Sez. III, 14 marzo 2016, n. 5260 – Pres. Mannino, Rel. Bernardo

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame il Tribunale di Roma si pronuncia in merito alla competenza – in presenza di una clausola arbitrale nello statuto di una società consortile – sull’impugnazione proposta avverso la delibera assembleare che aveva statuito in merito ai rapporti con le socie consorziate e all’approvazione del regolamento interno, nel contesto della quale un socio era stato escluso dal voto in quanto moroso nei confronti della società consortile dei contributi a titolo di risanamento perdite.

Nello specifico, la clausola prevedeva che fossero devolute all’arbitro le controversie insorte tra i soci o tra i soci e la società aventi ad oggetto “diritti, obblighi, e rapporti derivanti dal contratto di società”; ad avviso del Tribunale è chiaro che una tale clausola deroghi alla competenza del Tribunale anche per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari.

Ciò detto, il Tribunale si interroga se la controversia sia inerente a diritti disponibili dei soci; difatti, se così non fosse, la competenza dovrebbe necessariamente essere del Tribunale.

In tal senso, per orientamento ormai costante della giurisprudenza[1], non possono formare oggetto di devoluzione agli arbitri le controversie afferenti a violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi, quale può essere una violazione delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio.

Tuttavia, nel caso di specie, l’annullamento della delibera in ragione della esclusione dal diritto di voto del socio è motivo che riguarda diritti disponibili e – pertanto – è legittima la sua devoluzione all’arbitro.

Del resto, prosegue il Tribunale, è ormai ammessa la devoluzione agli arbitri anche delle controversie riguardanti l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in quanto le stesse concernono diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto contrattuale,attribuiti alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale, e che coinvolgono interessi di terzi estranei solo in via eventuale ed indiretta. Secondo questo orientamento[2], quindi, sono compromettibili non solo le controversie afferenti a violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi, ma anche quelle controversie che, pur comportando l’applicazione di norme poste nell’interesse collettivo dei soci, non coinvolgono interessi di soggetti terzi, estranei al rapporto sociale.

 


[1] Si veda ex multis Cass. Civ. 3772/2005, in ilcaso.it; Cass. Civ. 18600/2011 disponibile in questa Rivista.

[2] Cass. Civ. 3887/2014 rinvenibile in Banca Dati De Jure.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter