L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento recante disposizioni relative alla comunicazione all’IVASS di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attività direzionale.
Lo schema di Regolamento si compone di 6 articoli:
- i primi tre articoli contengono il riferimento alle fonti normative (art. 1), il richiamo alle definizioni e alle classificazioni dettate dal CAP e dal nuovo regolamento IVASS (art. 2), e la determinazione dell’ambito di applicazione del Regolamento, che include le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia nei rami danni di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice (art. 3);
- gli artt. 4 e 5 disciplinano le modalità con cui le imprese operanti nei rami Danni inviano annualmente all’IVASS entro il medesimo termine di cui all’articolo 28-sexies, comma 2 del Regolamento 44 previsto per l’invio delle informazioni da parte delle imprese vita (art. 4) informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni, mediante la compilazione della sola sezione V “Intermediari” del documento di cui all’art. 28-sexies (art. 5). Trattasi delle informazioni relative: alla voce I.1.a “Premi lordi contabilizzati” rilevata nel “Conto Tecnico dei Rami Danni” del Conto economico dell’impresa relativo all’esercizio di riferimento, ripartita per singolo intermediario e con indicazione separata della quota distribuita direttamente dall’impresa (senza avvalersi di alcun intermediario), ossia la cosiddetta produzione direzionale; alle quote dei premi e al numero di corrispondenti polizze classificate nei rami 10 (R.C. auto), 13 (R.C. generale) e 15 (cauzioni);
- l’art. 6 disciplina i termini per la pubblicazione e l’entrata in vigore del Regolamento.
La consultazione avrà termine il 28 febbraio 2022.