L’EBA ha pubblicato l’ultimo aggiornamento di giugno alle proprie Q&A sul regime della Direttiva 2013/36/EU (CRD), con particolare riguardo alle Linee guida EBA in materia di concessione e monitoraggio del credito relativamente all’ispezione per la valutazione degli immobili.
Sul punto, evidenzia l’EBA, il paragrafo 209 delle Linee guida sulla concessione e il monitoraggio dei crediti afferma che “al momento dell’accesso, gli istituti dovrebbero garantire che il valore di tutti i beni immobili a garanzia dei prestiti ai consumatori e alle micro, piccole, medie e grandi imprese sia valutato da un perito utilizzando una visita completa con valutazione interna ed esterna dell’immobile“.
La nuova Q&A riguarda l’identificazione del “valutatore”, ossia se possa essere solamente una persona certificata a svolgere l’ispezione o anche assistenti non certificati, sub-assistenti, agenti immobiliari o persino dal proprietario dell’immobile (scattando foto e inviandole al valutatore).
Sul punto, evidenzia l’EBA, le Linee guida su concessione e monitoraggio del credito fanno riferimento ai requisiti per il valutatore di cui all’articolo 208, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e chiariti nella Q&A 1056.
Inoltre, le Linee guida in oggetto contengono indicazioni specifiche per la valutazione della garanzia al momento della concessione del credito (sezione 7.1) e indicazioni per i valutatori interni ed esterni (sezione 7.3 delle Linee guida).
In particolare, il paragrafo 209 delle Linee guida stabilisce che gli istituti devono assicurarsi che, al momento della concessione del prestito, il valore della garanzia immobiliare sia valutato da un valutatore interno o esterno (che soddisfi i requisiti di cui alla Sezione 7.3) utilizzando una visita completa con valutazione interna ed esterna dell’immobile.
L’esecuzione di una valutazione degli immobili basata solo sulle fotografie non può essere considerata conforme ai requisiti della visita completa con valutazione interna ed esterna dell’immobile.
Una deroga che consente una valutazione a tavolino della garanzia immobiliare supportata da modelli statistici avanzati (cioè senza visita completa con valutazione interna ed esterna dell’immobile) è illustrata nel paragrafo 210 delle Linee guida.
Per quanto riguarda l’organizzazione del processo di valutazione, le Linee guida non prescrivono alcun processo specifico, consentendo agli istituti e ai valutatori di organizzarsi autonomamente, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 208, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle Linee guida.
Il valutatore deve rimanere responsabile della valutazione e l’istituto deve esaminare criticamente la valutazione ricevuta dal valutatore in conformità al paragrafo 214 delle Linee guida.