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Giurisprudenza

Concetto di “sofferenza” in caso segnalazione alla Centrale Rischi

14 Febbraio 2015

Cassazione Civile, Sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1725

Di cosa si parla in questo articolo

Appostazione a sofferenza – Segnalazione Centrale Rischi – Insolvenza – Legge fallimentare – Istruzioni Banca d’Italia

Tra le categorie di rischio censite, rispetto alla quale v’è l’obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi, rientra quella della “sofferenza” contenuta nell’art. 5 comma 1, cap. II, sez. II della circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, cui va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende. L’appostazione a sofferenza, quindi, non richiede una previsione di perdita del credito e dunque ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro: ciò che conta è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza.

Peraltro, l’accostamento tra “stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente)” e “situazioni equiparabili” contenuto nella suddetta disposizione, convince che l’appostazione a “sofferenza” non comporta la necessità che la situazione del debitore coincida con quella propria dell’insolvenza fallimentare. Se, infatti, la nozione di insolvenza rilevante ai sensi della ridetta disposizione si identificasse con quella contemplata dall’art. 5 della l. fall., e se il debito potesse essere legittimamente appostato a sofferenza soltanto quando il cliente versa in stato di decozione, verrebbe meno la stessa utilità della segnalazione; risulterebbe inoltre priva di contenuto la previsione di un obbligo di segnalazione anche in presenza di “situazioni equiparabili” allo stato di insolvenza.

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