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Giurisprudenza

Concordato con continuità aziendale: ammissibile la moratoria ultrannuale nel pagamento dei creditori privilegiati

17 Novembre 2020

Matteo Botti

Cassazione Civile, Sez. I, 24 giugno 2020, n. 11882 – Pres. Didone, Rel. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo
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Nella sentenza in commento, i Giudici di legittimità affrontano il tema dell’ammissibilità di una moratoria ultrannuale nel pagamento dei creditori privilegiati nel concordato con continuità e della conseguente attribuzione agli stessi del diritto di voto sulla proposta concordataria.

A tale riguardo, la Suprema Corte ripercorre innanzitutto alcuni principi in tema di pagamento dilazionato dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, che possono ormai considerarsi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

Come noto, infatti, la Corte di Cassazione ha in passato più volte affermato che, nell’ambito del concordato preventivo, “la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto “liquidativo”) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi “normali”, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti” (in questo senso, inter alia, Cass. civ. 9 maggio 2014, n. 10112; Cass. civ. 26 settembre 2014, n. 20388; Cass. civ. 4 febbraio 2020, n. 2422).

Da tale principio discende fra l’altro che, in conformità a quanto previsto dall’art. 177, co. 3, l.fall., nel caso in cui sia previsto un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, questi ultimi devono essere ammessi al voto in proporzione alla perdita subita, la quale deve tuttavia essere accertata dal giudice di merito “tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati nell’ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui alla L. Fall., artt. 54 e 55 (richiamata dalla L. Fall., art. 169)” (Cass. civ. 9 maggio 2014, n. 10112, cit.).

L’applicazione dei principi sopra enunciati al concordato con continuità, tuttavia, ha dato luogo nel tempo ad alcune incertezze applicative ed è stata oggetto di dibattito in dottrina e nella giurisprudenza di merito. In particolare, anche successivamente alle citate pronunce della Corte di Cassazione, parte della giurisprudenza di merito ha continuato a sostenere che il disposto dell’art. 186, co. 2, lett. c), l.fall. (secondo cui il piano prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca) dovesse essere interpretato nel senso che non fosse comunque possibile per il debitore prevedere una moratoria ultrannuale del pagamento dei creditori privilegiati, a meno di un consenso espresso da parte di questi ultimi. Inoltre, anche qualora si fosse ritenuta ammissibile tale possibilità, rimaneva dubbio quale criterio dovesse essere adottato nell’attribuzione del voto ai creditori interessati da tale moratoria.

A questo proposito, nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione afferma innanzitutto che la previsione nel piano concordatario di una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, risolvendosi nell’esercizio da parte del debitore di una facoltà prevista dalla legge, comporta una deroga ai principi generali sopra richiamati in tema di ammissione al voto dei creditori privilegiati “dilazionati”, sicché in tal caso – come peraltro specificato nello stesso art. 186-bis l.fall. – “la dilazione non richied[e] l’ammissione al voto e neanche l’inserimento di tali creditori in una specifica classe”.

L’espresso riconoscimento di questa possibilità per il debitore, tuttavia, non preclude, secondo i Giudici di legittimità, la possibilità di prevedere nel piano concordatario una moratoria per un periodo più lungo: in questo caso, tuttavia, troveranno applicazione i principi generali sopra descritti, con la conseguenza che sarà necessaria la previsione del diritto di voto per i creditori privilegiati “dilazionati” e la corresponsione agli stessi degli interessi.

Con riferimento, infine, alle modalità di determinazione della perdita dovuta al mancato pagamento immediato, da cui dipende il computo del voto da attribuire ai creditori privilegiati che hanno subito la moratoria, la Corte di Cassazione ha affermato che essa deve essere determinata sulla base della differenza tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello al momento del termine del periodo di moratoria.

In particolare, tale valutazione deve essere effettuata facendo ricorso (i) ai criteri stabiliti dall’art. 86 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), che la Suprema Corte ritiene già applicabili (in particolare, al “principio di ‘attualizzazione’ dei pagamenti previsti dal piano concordatario, calcolati sul valore alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura concorsuale […] con l’esclusione, tuttavia, del riferimento al tasso di sconto di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5”); e (ii) alla disciplina di cui all’art. 2426, n. 8, c.c., ed ai corrispondenti principi contabili OIC, relativi alla rilevazione dei crediti in bilancio secondo i criteri del costo ammortizzato e dell’attualizzazione del valore dei crediti.

In ogni caso, i criteri utilizzati per la determinazione del diritto di voto dei creditori privilegiati che hanno subito la dilazione devono essere indicati nel piano concordatario e devono essere oggetto di certificazione da parte del professionista indipendente, a pena di inammissibilità della proposta.

 

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