Con sentenza n. 6277 del 31 marzo 2016 la Cassazione ha affermato che:
- in presenza di una domanda di concordato preventivo con riserva, il provvedimento del tribunale che abbia rigettato l’istanza di proroga del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 legge fall., resta insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato;
- respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine concesso ex ad. 161, 6° comma, I. fall., la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile dal tribunale, ai sensi dell’art. 162, 2° comma, I. fall.;
- tuttavia, va fatta salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell’udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l’esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda di concordato, ai sensi del primo comma dell’art. 161 I. fall. (corredata della proposta, del piano e dei documenti), dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario.