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Giurisprudenza

Concordato con transazione fiscale e falcidia dei crediti privilegiati

16 Novembre 2018

Francesca Gaveglio, dottoranda di ricerca in diritto d’impresa presso l’Università Bocconi e avvocato presso Fivelex Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. I, 12 marzo 2018, n. 5906 – Pres. Didone, Rel. Fichera

Di cosa si parla in questo articolo

Nella pronuncia in esame la Cassazione si occupa del rapporto tra l’art. 182 ter, primo comma, l.f. (nel testo anteriore alla novella introdotta con L. n. 232/2016), che prevede l’infalcidiabilità dei crediti IVA e delle ritenute non versate nella proposta di concordato con transazione fiscale, e l’art. 160, secondo comma, l.f., che sancisce il divieto di alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione nel concordato con classi.

Osserva la Suprema Corte che, da un lato, l’obbligo del pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute non versate di cui all’art. 182 ter l.f. rappresenta un’eccezione rispetto alla regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati di cui al secondo comma dell’art. 160 l.f. e trova applicazione solo nell’ipotesi di concordato con transazione fiscale (cfr. Cass., s.u., n. 26988/2016). Dall’altro lato, l’infalcidiabilità ex lege dell’IVA e delle ritenute non versate è finalizzata a garantire la riscossione integrale di taluni tributi (i.e. quelli costituenti risorse proprie dell’Unione europea), mentre non impone al proponente di assicurare – al fine di rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 160, secondo comma, l.f. – un trattamento non deteriore a tutti i creditori che siano muniti di privilegio antergato. Né la falcidia dei crediti privilegiati antergati potrebbe ritenersi ammessa nel concordato con transazione fiscale solo qualora il pagamento integrale dell’ IVA e delle ritenute non versate avvenga mediante l’intervento di finanza esterna, posto quest’ultimo non è previsto dalla legge quale condizione di ammissibilità della proposta concordataria (fermo restando che l’apporto finanziario del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, cfr. Cass. n. 9373/2012).

Alla luce delle predette considerazioni, la Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui «nel concordato preventivo con transazione fiscale ai sensi della L. Fall., art. 182 ter, nel testo vigente prima della novella introdotta dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 81, – il proponente, fermo restando l’obbligo del pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute non versate, ricorrendo i presupposti della L. Fall., art. 160, comma 2, può inserire i restanti crediti in classi diverse, applicando una falcidia anche a quelli muniti di privilegio di grado anteriore rispetto ai suddetti tributi».

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della corte d’appello che ha ritenuto inammissibile la proposta di concordato preventivo con transazione fiscale con falcidia dei crediti privilegiati antergati rispetto all’IVA ed alle ritenute non versate, assumendo la necessità di un intervento da parte di finanza esterna.

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